Commette il reato di cui all’art. 588 del codice penale, chi pur non partecipando allo scontro fisico, realizzi quelle condotte atipiche di istigazione e rafforzamento della volontà dell’effettivo partecipe, purché queste si traducano in un concreto contributo alla consumazione del reato di rissa (Cass. Pen. sent. n. 51103/2019 ).
