MOVIDA E SCHIAMAZZI: IL GESTORE DEL PUB E’ RESPONSABILE PENALMENTE

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La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza n. 3952/2022, ha ribadito il principio secondo cui risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale, anche nelle ore notturne, essendogli imposto l’obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo ius excludendi o all’Autorità, che la frequentazione del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica.