La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28332/2020, nel disattendere la tesi difensiva secondo cui la suddetta aggravante non era configurabile atteso che l’imputato si era limitato a richiamare, del tutto genericamente, la sua amicizia con personaggi di spicco della criminalità, circostanza poi dimostratasi non vera, ha affermato che l’avere l’imputato fatto riferimento ad una specifica cosca di ‘ndrangheta (dalla, peraltro, in passato la vittima aveva ricevuto richieste estorsive), assumendo un atteggiamento di esplicita arroganza minacciosa, era da ritenere una condotta tale da ingenerare nella vittima il timore di conseguenze pregiudizievoli tipiche di determinati contesti mafiosi, ciò che consente di ritenere sussistente l’aggravante contestata.