In tema di reati contro la persona, ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di incapace, lo stato di fragilità e debolezza psichica deve essere oggettivo, ma non è tuttavia necessario che tutti siano ne consapevoli icto oculi, essendo richiesta la relativa consapevolezza solo in capo all’autore del reato, desumibile anche dalla particolare arrendevolezza del soggetto circonvenuto (Cassazione Penale, Sez. II, sentenza 9 febbraio 2022, n. 4592)