In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, integra il reato di cui all’art. 340 del codice penale, la condotta di colui che, pur non determinando l’interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comprometta, comunque, il regolare svolgimento di una parte di esso. Non rileva, pertanto, che la condotta tenuta causi l’interruzione ovvero il turbamento di un singolo atto e non anche della funzionalità complessiva dell’ufficio ( Cassazione Penale, Sez. VI, sentenza 19 maggio 2021 n. 19853).