La Suprema Corte ha evidenziato che il reato di fuga (previsto dall’art. 186 comma 6 del codice della strada) ed il reato di mancata assistenza ( previsto dal comma 7 dell’art. 186 del codice della strada) hanno una diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti e le modalità del sinistro, mentre la seconda e’ tesa a garantire che le persone rimaste ferite non siano prive della necessaria assistenza.