Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza di condanna della Corte d’Appello, la Corte di Cassazione (sentenza n. 36778/2020), nell’accogliere la tesi difensiva, ha ribadito che, in tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell’esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia la prova della sua conoscenza o della sua colpevole ignoranza di tale prassi.