LA MERA INOSSERVANZA DEL PROVVEDIMENTO CHE STABILISCE I GIORNI DI VISITA AL FIGLIO NON COSTITUISCE VIOLAZIONE DELLA NORMA DI CUI ALL’ART. 388 C.P.

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In tema di responsabilità penale, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 388 comma 2 c.p., concernente l’elusione di un provvedimento del giudice relativo all’affidamento di minori, il concetto di elusione non può equipararsi puramente e semplicemente a quello di inadempimento, occorrendo, affinché possa concretizzarsi il reato, che il genitore affidatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all’adempimento del suo obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole, appunto, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in male fede e non riconducibile ad una mera inosservanza dell’obbligo.