NON ESIBIRE IL DOCUMENTO DI IDENTITA’ E’ DIVERSO DAL RIFIUTARSI DI DECLINARE LE PROPRIE GENERALITA’

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Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato un soggetto colpevole del reato di rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale (art. 651 codice penale), la Corte di Cassazione (sentenza n. 2021 del 20 gennaio 2020) ha ribadito che l’omessa esibizione del documento di identità, ricorrendone le condizioni, integra gli estremi del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 4 ed all’art. 294 del relativo regolamento, non già il reato previsto dall’art. 651 c.p., che sanziona, invece, il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. Cassazione penale Sez. I, sentenza 20 gennaio 2020, n. 2021.