Con la nota sentenza n. 88/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222 comma 2, quarto periodo, del Codice della Strada nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art 444 c.p.p. ( patteggiamento) per le ipotesi di omicidio stradale o lesioni personali gravi o gravissime il Giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida la sospensione della stessa, a condizione che non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.